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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 8
Decadenza, revoca e sospensione
1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida prescrive:
a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della linea ed impianto elettrico;
b) le modalità ed i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico.
3. Il provvedimento di revoca dispone l'esecuzione degli eventuali interventi necessari. Qualora ne ricorrano le condizioni, viene disposto un equo indennizzo.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 2, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza, disponendo un equo indennizzo qualora ne ricorrano le condizioni.

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