Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici
Art. 3 - Procedimento autorizzatorio
Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
Art. 5 - Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere
Art. 6 - Autorizzazione all'inizio delle costruzioni
Art. 7 - Concessioni edilizie
Art. 8 - Decadenza, revoca e sospensione
Art. 9 - Collaudo
Art. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
Art. 11 - Rapporti con i PRG
Art. 12 - Sanzioni
Art. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni delegate
Art. 14 - Intervento sostitutivo
Art. 15 - Norme transitorie
Art. 16 - Catasto
Art. 17 - Spese per le funzioni delegate
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, trasferite alle Regione ai sensi dell' art. 87 e dell'art. 88, punto 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, al fine di assicurare:
a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
d) lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti.
2. L'esercizio delle suddette funzioni è delegato alle Amministrazioni provinciali. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonchè la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni
Art. 2
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 401 e 150 mila volts, di opere accessorie, nonchè di varianti di quelli esistenti sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale non sia superiore a quattrocento volts, alle linee di cavo la cui tensione nominale non sia superiore a cinquemila volts, alle opere accessorie, nonchè alle varianti di quelle esistenti. Coloro che esercitano linee ed impianti non soggetti ad autorizzazione sono tenuti a fornire semestralmente, ai Comuni interessati, l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalla relative planimetrie.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali degli interventi. Dei programmi è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate in via prioritaria sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta urgenza.
4. Le forme e le modalità per la presentazione delle domande sono stabilite con atto amministrativo. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente. Le domande sono corredate da:
a) una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera;
b) l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa, aggiornate annualmente dalla Giunta regionale sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita, nei seguenti importi: Lire 300 mila per gli elettrodotti fino a cinque km.; Lire 600 mila per gli elettrodotti oltre i cinque km. e fino a venti km; Lire un milione per gli elettrodotti oltre i venti km.
5. Gli enti e le imprese che, ai sensi dei nn. 5, 6 e 8 dell' art. 4 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 Sito esterno recante la " Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", esercitano l'attività di trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, oltre alla documentazione di cui al comma 4, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e a darne atto, con apposite dichiarazioni, in sede di progetto, di direzione dei lavori e di collaudo.
7. Nel caso che le opere interessino il territorio di due o più province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Giunta regionale, acquisito il parere delle province interessate. In tal caso la relativa domanda è presentata alla Regione, fermi restando i termini del procedimento stabiliti all'art. 3.
Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione e i relativi allegati, fermo restando l'obbligo di invio al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 11, RD 11 dicembre 1933, n. 1775 recante il " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", sono depositati per sessanta giorni consecutivi presso i competenti uffici della provincia. Inoltre, l'avviso contenente, per estratto, il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, la categoria dell'elettrodotto e l'indicazione del territorio attraversato, nonchè degli uffici nei quali i suddetti atti sono depositati, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso, per sessanta giorni consecutivi, all' Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto e presentare osservazioni ed opposizioni entro il termine del deposito.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, gli enti e gli organi interessati si devono pronunciare entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi inutilmente i quali si intende acquisito il loro assenso, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, contenente norme sul procedimento amministrativo. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver promosso adeguate forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di contrastanti pronunce.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, in particolare, al previo accertamento dell'assenza di pregiudizio per la salute e l'incolumità della popolazione, ai sensi dell' art. 4 e della regolarità delle opere in riferimento ai vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale o infraregionale.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento finale deve esprimere le valutazioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate, esaminandole singolarmente o per gruppi. Il termine è interrotto nel caso in cui al richiedente vengano domandati chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti o delle notizie richieste.
5. Per le linee ed impianti aventi tensione compresa tra 401 e 30 mila volts, il richiedente può dichiarare nella domanda, allegando la relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti gli enti, organi ed amministrazioni interessati e quello dei proprietari dei terreni attraversati. In tal caso il richiedente contestualmente si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o condizioni contenute nei predetti assensi.
6. Nei casi previsti al comma 5, purchè la linea od impianto non ricada in zone soggette a specifica tutela definite in particolare dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed inoltre purchè non siano state presentate osservazioni od opposizioni ai sensi del comma 1, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'Amministrazione provinciale non abbia assunto il relativo provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente nonchè il rischio di scarica.
2. L'Unità sanitaria locale competente per territorio è tenuta a verificare in via preventiva che i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1, comunicando le risultanze alla Provincia entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, trasmesso a tal fine dal richiedente l'autorizzazione.
Art. 5
Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere
1. A richiesta dell'interessato, con il provvedimento di autorizzazione può essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilità, della urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, nonchè di ogni altra condizione necessaria a giustificare la occupazione di urgenza delle aree interessate e la costruzione delle linee e degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i quali dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
2. Il provvedimento di autorizzazione relativo alla linee ed impianti da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha di per sè solo, e senza bisogno di farne specifica menzione, il valore di dichiarazione di pubblica utilità con efficacia di indifferibilità ed urgenza delle opere relative, ai sensi dell'articolo 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342 Sito esterno, recante " Norme integrative della legge 6 dicembre 9862 Sito esterno, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'ENEL SpA".
Art. 6
Autorizzazione all'inizio delle costruzioni
1. Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 113 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, i soggetti che abbiano presentato una richiesta ai sensi dell'art. 2 della presente legge, possono proporre motivata e documentata istanza per essere autorizzati, in via provvisoria, all'inizio delle costruzioni, impegnandosi ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel provvedimento di autorizzazione definitiva, ovvero alla demolizione delle opere in caso di negata autorizzazione.
2. Tale autorizzazione può essere rilasciata fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 3.
3. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di deposito della cauzione che il richiedente l'autorizzazione provvisoria deve rilasciare prima dell'inizio delle costruzioni.
4. Anche ai provvedimenti di autorizzazione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.
Art. 7
Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni ed a cabine elettriche è soggetta a concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, recante " Norme per la edificabilità dei suoli" e dell'art. 30 della LR 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni recante " Tutela e uso del territorio".
Art. 8
Decadenza, revoca e sospensione
1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida prescrive:
a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della linea ed impianto elettrico;
b) le modalità ed i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico.
3. Il provvedimento di revoca dispone l'esecuzione degli eventuali interventi necessari. Qualora ne ricorrano le condizioni, viene disposto un equo indennizzo.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 2, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza, disponendo un equo indennizzo qualora ne ricorrano le condizioni.
Art. 9
Collaudo
1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo da parte dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 " Disposizioni finali e transitorie" del decreto interministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339 Sito esterno, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.
2. In sede di collaudo devono accettarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
e) l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all' art. 4.
3. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea attesti essere già stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo le vigenti norme.
4. L'esito negativo del collaudo comporta la revoca dell' autorizzazione rilasciata.
5. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
Art. 10
Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
1. L'ente che ha rilasciato l'autorizzazione può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente un equo indennizzo da corrispondere, da parte dei soggetti interessati, al titolare dell'impianto da spostare o modificare.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione della variante da eseguire ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità.
Art. 11
Rapporti con i PRG
1. I Piani regolatori generali( PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5.
2. I PRG individuano le linee ed impianti elettrici di tensione uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma 2 dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nelle aree destinate a zona industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte purchè non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico di cui all'art. 4.
4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa fra 30 mila e 150 mila volts non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, nonchè " beni individui" soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno recante " Norme sulla protezione delle bellezze naturali" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12
Sanzioni
1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori per un importo da Lire 2 milioni a Lire 20 milioni.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonchè in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d' ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla LR 28 aprile 1984, n. 21
Art. 13
Norme per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Le Province esercitano le funzioni delegate dalla presente legge in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale ed in conformità ad atti di indirizzo e coordinamento - emanati con decreto del presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta - volti, in particolare, a stabilire: gli obiettivi dell'azione amministrativa, i parametri di valutazione della medesima, le procedure da seguire e le risorse da utilizzare al fine di garantire, nell'esercizio delle funzioni delegate, esigenze di carattere unitario, nonchè il loro raccordo con quelle regionali.
2. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, dati, informazioni, ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni. La Regione può, inoltre, effettuare, per il tramite di propri funzionari, all'uopo incaricati, ispezioni sull'attività delegata, al fine di verificarne l'efficienza ed efficacia sotto il profilo tecnico e amministrativo.
3. Le Province, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento, presentano alla Regione una relazione sull'attività svolta, indicando gli obiettivi raggiunti ed esprimendo una valutazione sugli obiettivi medesimi riferita agli atti di indirizzo e coordinamento della Regione. La relazione contiene altresì un' analitica descrizione delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, asseverata dal Responsabile della Ragioneria della Provincia. La mancata presentazione della relazione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'art. 17.
Art. 14
Intervento sostitutivo
1. La Giunta regionale provvede in via sostitutiva nel caso di ingiustificato ritardo od omissione di provvedimenti nell'esercizio delle funzioni delegate. A tal fine assegna un congruo termine alla Provincia inadempiente e non può ad essa sostituirsi prima che il termine assegnato sia scaduto.
Art. 15
Norme transitorie
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30 mila volts, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della provincia interessata presentando un' apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;
b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL - Società per azioni o di Aziende municipalizzate tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti.
2. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, approva l'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate.
3. Le autorizzazioni relative alle domande presentate nei novanta giorni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate in base alle disposizioni della stessa. A tal fine la Regione trasmette le relative pratiche alle province territorialmente competenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le domande presentate in data anteriore al termine di cui al comma 3, l'istruttoria viene completata dal Servizio provinciale Difesa del suolo competente per territorio secondo la procedura preesistente e l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale.
Art. 16
Catasto
1. La Regione, in collaborazione con le Province - che provvedono al rilevamento dei dati - istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle linee ed impianti elettrici, articolato territorialmente a livello provinciale. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla LR 26 luglio 1988, n. 30 recante " Costituzione del sistema informativo regionale".
Art. 17
Spese per le funzioni delegate
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Province, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio regionale, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun Ente delegato che dovrà risultare dalla relazione di cui al comma 3 dell'art. 13.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione del bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

Espandi Indice