Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/12/2013 | ||
2. | 30/07/2013 | ||
3. | 26/11/2002 | ||
4. | 07/05/1982 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2016
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Intervento sostitutivo
1. La Giunta regionale provvede in via sostitutiva nel caso di ingiustificato ritardo od omissione di provvedimenti nell'esercizio delle funzioni delegate. A tal fine assegna un congruo termine alla Provincia inadempiente e non può ad essa sostituirsi prima che il termine assegnato sia scaduto.