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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna si propone di favorire, con la presente legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonchè di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.
2. La Regione individua nell'associazione " Enoteca regionale Emilia - Romagna", con sede in Dozza( BO), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, l'" Enoteca regionale Emilia - Romagna", per l'attuazione delle iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano attività di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici regionali.

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