Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993

Art. 2
Finanziamenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;
b) contributi, fino al sessanta per cento della spesa ammessa, per l'attività di promozione economica e di orientamento per il consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli.
2. La Giunta regionale dispone la concessione dei predetti contributi nei modi seguenti:
a) per il contributi di cui alla lettera a) del comma 1, in unica soluzione previa approvazione, da parte dei competenti organi dell'" Enoteca regionale Emilia - Romagna", del bilancio annuale di gestione della mostra;
b) per i contributi di cui alla lettera b) del comma 1, in due soluzioni:
1) la prima a titolo di acconto, pari al settanta per cento, all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di attività dell'" Enoteca regionale Emilia - Romagna";
2) la seconda a titolo di saldo, pari al trenta per cento, ovvero la minor somma eventualmente risultante, all'approvazione del rendiconto dell'attività svolta.
3. La concessione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento è disposta previa istruttoria da parte del competente servizio regionale.
4. L'approvazione del rendiconto costituisce condizione per la erogazione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento da svolgere nell'esercizio successivo.

Espandi Indice