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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Art. 10
Contributi in conto capitale
1. Alle imprese di cui al Titolo II vengono concessi contributi in conto capitale per le spese sostenute nella fase preparatoria concernente l'elaborazione del progetto d' impresa e nella fase di avvio.
2. I contributi in conto capitale non possono superare complessivamente il cinquanta per cento dell'importo relativo alle spese sostenute per l'insieme delle voci indicate e in ogni caso non possono superare l'importo massimo di Lire, 25.000.000. Per le imprese di cui agli artt. 4 e 5 i contributi in conto capitale previsti per la fase di avvio sono elevati a Lire 30.000.000.
3. Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) atti notarili;
b) studi di fattibilità del progetto di impresa;
c) ingegnerizzazione del prodotto;
d) organizzazione aziendale;
e) analisi di mercato e promozione;
f) spese per la formazione imprenditoriale e manageriale;
g) acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per la collocazione dei prodotti/ servizi, oppure destinati alla promozione e ad elevare il livello qualitativo dei prodotti/ servizi medesimi, a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi.
4. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato 1 giugno 1993, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del trenta per cento delle spese sostenute e per un importo massimo di Lire 30.000.000. Il predetto contributo è elevato al quaranta per cento e per importo massimo di Lire 40.000.000 per le piccole imprese, come definite dal medesimo DM 1 giugno 1993. Sono ammesse a contributo le spese per:
a) analisi, studi, consulenze e servizi relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 8;
b) l'acquisizione di consulenze e/ o servizi relativi alla partecipazione a programmi transazionali finalizzati all'innovazione.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riservati in via prioritaria:
a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese;
b) per il restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al Titolo III.

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