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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Art. 12
Servizi alle imprese
1. Al fine di favorire la nascita e il consolidamento delle imprese nei primi tre anni di attività, la Regione adotta i seguenti provvedimenti:
a) favorisce la fruizione da parte delle nuove imprese dei servizi esistenti in ambito regionale, con particolare attenzione alle prospettive del Mercato unico europeo;
b) promuove iniziative che in conformità alla normativa comunitaria si propongano di realizzare un sistema integrato e completo di attività e servizi;
c) stipula convenzioni con i centri di servizio realizzati dal sistema ERVET, dalle associazioni regionali di categoria nonchè con enti pubblici e privati dalle comprovate caratteristiche di affidabilità e di competenza, affinchè eroghino servizi specializzati di elevata qualificazione a favore delle imprese previste dagli artt. 4 e 5.

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