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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Art. 13
Iniziative per la promozione di centri per l'innovazione( BIC)
1. Al fine di facilitare l'avvio di nuove imprese che presentino caratteri di spiccata innovazione, la Regione concede contributi per lo sviluppo di centro per l'innovazione.
2. Tali iniziative dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del programma regionale di sviluppo e in coordinamento con le iniziative regionali in materia di innovazione.
3. I contributi vengono concessi a società o consorzi, a cui partecipino gli enti locali di riferimento territoriali, per le spese relative all'impianto e al decollo dei centri per l'innovazione nella misura del trenta per cento della spesa e fino ad un massimo di Lire 100.000.000. La Regione può inoltre concedere ulteriori contributi, disciplinati da apposita convenzione, per la realizzazione di progetti e servizi, nella misura massima del cinquanta per cento e fino ad un massimo di Lire 100.000.000, indirizzati a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative.
4. Le domande debbono essere presentate alla Giunta regionale indicando gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto per lo stesso, lo studio di fattibilità, il piano finanziario e il costo complessivo, la ripartizione di questo tra i soggetti concorrenti all'iniziativa, le necessità gestionali e contestualmente dimostrare la parziale copertura dell'impegno finanziario previsto indicando la provenienza delle risorse a disposizione.

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