Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Art. 2
Destinatari degli interventi regionali
1. Sono destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge le imprese che presentino caratteri di innovazione nel prodotto, o nel processo, o nel modello organizzativo, o nel rapporto col mercato, o nel grado di integrazione con altre imprese e che rientrino in una delle seguenti fattispecie:
a) le imprese costituite ex novo e che non si configurano come continuazione di imprese preesistenti in particolare quelle che rientrano in una delle tipologie previste dagli artt. 3, 4 e 5;
b) le imprese già esistenti di cui divengano titolari soggetti in precedenza non titolari d' impresa e di età inferiore a quaranta anni e che apportino significative innovazioni nel prodotto o nel processo, anche attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie;
c) le nuove imprese derivanti da fusioni tra imprese di cui all'art. 7;
d) le nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi o in ristrutturazione di cui all'art. 6.
2. Per l'ammissione ai benefici disciplinati dalla presente legge la nascita di nuove imprese o la successione nella titolarità delle imprese stesse, previste al comma 1, debbono essere intervenute entro il termine dei dodici mesi precedenti la data delle domande di ammissione in questione. In via transitoria, per il primo anno di applicazione della presente legge, sono ammesse le imprese sorte entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della regione Emilia - Romagna, devono avere dimensioni occupazionali non superiori a cinquanta dipendenti e devono avere i requisiti di piccola impresa di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.

Espandi Indice