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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Art. 3
Imprese ad alta tecnologia
1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese ad alta tecnologia che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) sviluppino innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale o sviluppino un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale;
b) introducano nuovi prodotti o processi produttivi ovvero migliorino prodotti o processi già esistenti;
c) operino, con tecnologie innovative, nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di tecnologie a minor impatto ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;
d) contribuiscano allo sviluppo dei materiali avanzati.
2. Nella concessione dei contributi hanno priorità:
a) le innovazioni di prodotti;
b) le innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalità e di nuove opportunità occupazionali.

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