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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Art. 4
Le imprese femminili
1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 e ad essere gestite personalmente da donne, rispondano ai seguenti requisiti:
a) nel caso di imprese individuali, quelle imprese di cui siano titolari donne;
b) nel caso di società, le imprese nelle quali i due terzi del capitale sociale siano di proprietà di donne, ovvero le imprese la cui compagine societaria sia costituita per due terzi da donne.
2. Al fine di agevolare l'accesso delle imprese femminili alle provvidenze previste dalla presente legge, la Regione si impegna ad operare affinchè venga offerta un' adeguata informazione e siano rimossi eventuali ostacoli incontrati dalle donne nell'accesso ai servizi e al credito.

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