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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Art. 8
Destinatari dell'intervento regionale
1. Sono destinatari dei benefici della presente legge le imprese, aventi sede legate, operativa e amministrativa nel territorio regionale che abbiano dimensioni occupazionali fino a duecentocinquanta dipendenti, e i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato 1o giugno 1993 e realizzino almeno uno dei seguenti interventi innovativi:
a) progettazione di prodotti che si distinguano rispetto ai precedenti per caratteristiche tecniche, materiali, componenti utilizzati o prestazioni; o di prodotti introdotti per la prima volta sul mercato dall'impresa stessa, il cui uso o caratteristiche in termini di prestazioni e/ o costruzione tecnica/ disegno/ impiego di materiali e componenti sia nuovo o sostanzialmente modificato;
b) progettazione di nuovi processi produttivi;
c) realizzazione di nuovi processi produttivi ovvero miglioramento sostanziale di processi produttivi esistenti;
d) progettazione di tecnologie o impianti a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore, nonchè del recupero o riutilizzo di rifiuti o materie prime secondarie;
e) messa in opera di tecnologie o impianti, ovvero modifiche di processi produttivi a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore;
f) sperimentazione di nuove tecnologie o nuovi processi produttivi con carattere dimostrativo.

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