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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Titolo II
INTERVENTI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE
Art. 2
Destinatari degli interventi regionali
1. Sono destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge le imprese che presentino caratteri di innovazione nel prodotto, o nel processo, o nel modello organizzativo, o nel rapporto col mercato, o nel grado di integrazione con altre imprese e che rientrino in una delle seguenti fattispecie:
a) le imprese costituite ex novo e che non si configurano come continuazione di imprese preesistenti in particolare quelle che rientrano in una delle tipologie previste dagli artt. 3, 4 e 5;
b) le imprese già esistenti di cui divengano titolari soggetti in precedenza non titolari d' impresa e di età inferiore a quaranta anni e che apportino significative innovazioni nel prodotto o nel processo, anche attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie;
c) le nuove imprese derivanti da fusioni tra imprese di cui all'art. 7;
d) le nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi o in ristrutturazione di cui all'art. 6.
2. Per l'ammissione ai benefici disciplinati dalla presente legge la nascita di nuove imprese o la successione nella titolarità delle imprese stesse, previste al comma 1, debbono essere intervenute entro il termine dei dodici mesi precedenti la data delle domande di ammissione in questione. In via transitoria, per il primo anno di applicazione della presente legge, sono ammesse le imprese sorte entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della regione Emilia - Romagna, devono avere dimensioni occupazionali non superiori a cinquanta dipendenti e devono avere i requisiti di piccola impresa di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.
Art. 3
Imprese ad alta tecnologia
1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese ad alta tecnologia che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) sviluppino innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale o sviluppino un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale;
b) introducano nuovi prodotti o processi produttivi ovvero migliorino prodotti o processi già esistenti;
c) operino, con tecnologie innovative, nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di tecnologie a minor impatto ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;
d) contribuiscano allo sviluppo dei materiali avanzati.
2. Nella concessione dei contributi hanno priorità:
a) le innovazioni di prodotti;
b) le innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalità e di nuove opportunità occupazionali.
Art. 4
Le imprese femminili
1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 e ad essere gestite personalmente da donne, rispondano ai seguenti requisiti:
a) nel caso di imprese individuali, quelle imprese di cui siano titolari donne;
b) nel caso di società, le imprese nelle quali i due terzi del capitale sociale siano di proprietà di donne, ovvero le imprese la cui compagine societaria sia costituita per due terzi da donne.
2. Al fine di agevolare l'accesso delle imprese femminili alle provvidenze previste dalla presente legge, la Regione si impegna ad operare affinchè venga offerta un' adeguata informazione e siano rimossi eventuali ostacoli incontrati dalle donne nell'accesso ai servizi e al credito.
Art. 5
Imprese comprese nelle aree degli obiettivi 2 e 5b della RFS (Riforma Fondi Strutturali)
1. Ai fini della destinazione degli interventi regionali, rientrano nelle tipologie della presente legge le imprese aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle zone comprese negli obiettivi 2 e 5b della Comunità, ai sensi del Regolamento 2081/ 93 e che presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.
Art. 6
Nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi o in ristrutturazione
1. Rientrano tra i destinatari di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 le nuove imprese formate da dipendenti di aziende interessate da uno dei seguenti fenomeni:
a) processi di riorganizzazione con il seguente ridimensionamento degli impianti o scorporo di parte delle attività;
b) crisi aziendale riconosciuta ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223 Sito esterno, o cessazione dell'attività.
Art. 7
Fusione tra imprese
1. Rientrano nella tipologia di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 le imprese derivanti da fusioni che introducano significative innovazioni finalizzate alla razionalizzazione delle funzioni, all'abbattimento dei costi ed al rafforzamento della capacità di penetrazione nel mercato.

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