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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Titolo IV
PROVVIDENZE
Art. 10
Contributi in conto capitale
1. Alle imprese di cui al Titolo II vengono concessi contributi in conto capitale per le spese sostenute nella fase preparatoria concernente l'elaborazione del progetto d' impresa e nella fase di avvio.
2. I contributi in conto capitale non possono superare complessivamente il cinquanta per cento dell'importo relativo alle spese sostenute per l'insieme delle voci indicate e in ogni caso non possono superare l'importo massimo di Lire, 25.000.000. Per le imprese di cui agli artt. 4 e 5 i contributi in conto capitale previsti per la fase di avvio sono elevati a Lire 30.000.000.
3. Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) atti notarili;
b) studi di fattibilità del progetto di impresa;
c) ingegnerizzazione del prodotto;
d) organizzazione aziendale;
e) analisi di mercato e promozione;
f) spese per la formazione imprenditoriale e manageriale;
g) acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per la collocazione dei prodotti/ servizi, oppure destinati alla promozione e ad elevare il livello qualitativo dei prodotti/ servizi medesimi, a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi.
4. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato 1 giugno 1993, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del trenta per cento delle spese sostenute e per un importo massimo di Lire 30.000.000. Il predetto contributo è elevato al quaranta per cento e per importo massimo di Lire 40.000.000 per le piccole imprese, come definite dal medesimo DM 1 giugno 1993. Sono ammesse a contributo le spese per:
a) analisi, studi, consulenze e servizi relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 8;
b) l'acquisizione di consulenze e/ o servizi relativi alla partecipazione a programmi transazionali finalizzati all'innovazione.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riservati in via prioritaria:
a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese;
b) per il restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al Titolo III.
Art. 11
Contributi attualizzati in conto interesse
1. Alle imprese di cui al Titolo II sono concessi contributi attualizzati in conto interesse sui finanziamenti ottenuti e relativi a spese di investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e con il progetto presentato. Detti contributi sono finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse nella misura massima del cinquanta per cento del tasso ufficiale di sconto e non possono superare l'importo massimo di Lire 70.000.000.
2. Sono da considerare spese di investimento:
a) le spese di acquisizione di macchine, impianti, attrezzature e beni strumentali, questi ultimi anche in leasing, e di attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;
b) le spese per l'acquisto di know how, software, brevetti e tecnologie inerenti all'attività dell'impresa.
3. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, sono concessi contributi attualizzati in conto interesse nella misura massima del quaranta per cento del tasso ufficiale di sconto per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, nella misura massima del quarantacinque per cento per gli interventi di cui alle lettere e) ED F) dello stesso comma e nella misura massima del cinquanta per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 1. Tali contributi non possono superare l'importo di Lire 60.000.000 per impresa, elevati a Lire 70.000.000 per le imprese fino a cinquanta dipendenti. Sono ammesse a contributo le spese relative a:
a) acquisto di macchinari finalizzati all'innovazione del prodotto e alla sperimentazione di nuove tecnologie compresa la produzione di prototipi;
b) l'acquisto di know how, software, brevetti, licenze d' uso e sistemi, processi o prodotti certificati;
c) acquisto di sistemi di produzione e organizzazione flessibile( CAD, CAM, CIM o CAE ecc.);
d) realizzazione o acquisizione di tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e/ o alla introduzione/ sperimentazione di nuovi materiali.
4. I contributi di cui al comma 3 sono riservati in via prioritaria:
a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993;
b) nella misura del restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al medesimo Titolo III.
5. I contributi in conto interessi sono erogati agli istituti di credito che concedono il mutuo in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con gli istituti stessi.
6. La Regione stipula apposite convenzioni con gli organismi collettivi di garanzia fidi nonchè con le società finanziarie, comprese quelle a partecipazione pubblica, operanti nella regione, affinchè, in aggiunta alle forme di agevolazioni sopra indicate, le aziende possano eventualmente richiedere garanzie a favore degli istituti di credito finanziatori, anche in riferimento ai fondi messi a disposizione dalla Banca europea degli investimenti,
7. La somma dei contributi in conto capitale e dei contributi attualizzati in conto interessi, a qualsiasi titolo concessi ad ogni singola impresa, non può comunque superare i limiti stabiliti dalla presente legge.
8. Non è comunque ammesso, rispetto all'intervento agevolato, il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli previsti da altre leggi dello Stato o da norme comunitarie per il medesimo titolo. In sede di definizione dei criteri per l'erogazione dei contributi, può essere stabilita una deroga ai limiti di cumulabilità di cui al presente comma per le imprese di cui all'art. 6.

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