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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE
Art. 12
Servizi alle imprese
1. Al fine di favorire la nascita e il consolidamento delle imprese nei primi tre anni di attività, la Regione adotta i seguenti provvedimenti:
a) favorisce la fruizione da parte delle nuove imprese dei servizi esistenti in ambito regionale, con particolare attenzione alle prospettive del Mercato unico europeo;
b) promuove iniziative che in conformità alla normativa comunitaria si propongano di realizzare un sistema integrato e completo di attività e servizi;
c) stipula convenzioni con i centri di servizio realizzati dal sistema ERVET, dalle associazioni regionali di categoria nonchè con enti pubblici e privati dalle comprovate caratteristiche di affidabilità e di competenza, affinchè eroghino servizi specializzati di elevata qualificazione a favore delle imprese previste dagli artt. 4 e 5.
Art. 13
Iniziative per la promozione di centri per l'innovazione( BIC)
1. Al fine di facilitare l'avvio di nuove imprese che presentino caratteri di spiccata innovazione, la Regione concede contributi per lo sviluppo di centro per l'innovazione.
2. Tali iniziative dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del programma regionale di sviluppo e in coordinamento con le iniziative regionali in materia di innovazione.
3. I contributi vengono concessi a società o consorzi, a cui partecipino gli enti locali di riferimento territoriali, per le spese relative all'impianto e al decollo dei centri per l'innovazione nella misura del trenta per cento della spesa e fino ad un massimo di Lire 100.000.000. La Regione può inoltre concedere ulteriori contributi, disciplinati da apposita convenzione, per la realizzazione di progetti e servizi, nella misura massima del cinquanta per cento e fino ad un massimo di Lire 100.000.000, indirizzati a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative.
4. Le domande debbono essere presentate alla Giunta regionale indicando gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto per lo stesso, lo studio di fattibilità, il piano finanziario e il costo complessivo, la ripartizione di questo tra i soggetti concorrenti all'iniziativa, le necessità gestionali e contestualmente dimostrare la parziale copertura dell'impegno finanziario previsto indicando la provenienza delle risorse a disposizione.
Art. 14
Formazione
1. La Regione, nell'ambito dei piani, dei programmi, delle direttive e con le modalità di cui alla LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, nonchè con riguardo ai programmi di interesse comunitario a gestione regionale, promuove azioni formative per:
a) sostenere la nascita e il decollo delle imprese destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle imprese femminili;
b) sostenere la crescita delle imprese destinatarie dei benefici di cui alla presente legge attraverso piani di formazione articolati in funzione delle diverse professionalità e ruoli presenti nell'impresa.
2. La Regione concede inoltre alle imprese di cui alla presente legge contributi per la partecipazione ad iniziative congruenti con l'attività prevalente dell'impresa. Gli importi non potranno superare il cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai suddetti corsi ed in ogni caso l'importo massimo concedibile d' di Lire 10.000.000. Detti contributi non sono in alcun modo cumulabili con altre provvidenze finalizzate a ridurre gli oneri aziendali relativi alle spese di investimento in formazione professionale
3. I contributi di cui al comma 2 sono riservati per il sessanta per cento alle imprese femminili.
4. La regione sostiene altresì gli interventi formativi e/ o di aggiornamento professionale, progettati e realizzati dalle imprese di cui al Titolo III, riguardanti il personale coinvolto nel progetto innovativo aziendale concedendo alle imprese contributi fino ad un massimo di Lire 5.000.000

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