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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Titolo VI
PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE
Art. 15
Criteri di accesso ai benefici e selezione delle domande
1. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri e le modalità per accedere ai contributi. Con la legge annuale di bilancio vengono definiti gli stanziamenti sui Titoli II e III.
2. Determina inoltre i criteri e le modalità per l'istruttoria e la valutazione dei progetti.
3. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti è costituito con atto dell'Assessore competente in materia di industria e artigianato un apposito Gruppo di valutazione tecnica.
4. Per le attività di cui al comma 3 il Gruppo di valutazione potrà avvalersi di consulenze tecniche ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, ovvero potrà stipulare convenzioni con enti o organismi esperti nelle materie oggetto della presente legge.
5. In occasione della verifica annuale di cui all'art. 16, la Giunta regionale destina alle altre imprese la quota di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata.
Art. 16
Verifica consiliare
1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.
Art. 17
Concessione e revoca dei contributi
1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria delle domande, forma una graduatoria dei progetti da finanziare. Essa delibera, ogni semestre, la concessione dei contributi previsti dagli artt. 10 e 11 sulla base delle risorse disponibili e seguendo l'ordine della graduatoria.
2. La Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi nei seguenti casi:
a) mancata attuazione del progetto;
b) modifica del progetto non comunicata all'autorità regionale;
c) modifica del progetto non approvata dall'autorità regionale.
Art. 18
Informazione
1. La Regione adotta strumenti atti a realizzare un' informazione capillare, al fine di favorire l'accesso ai servizi e alle provvidenze previste dalla legge con particolare attenzione alle imprese formate in prevalenza da donne. Inoltre svolge un' azione di promozione di iniziative a favore di nuova imprenditoria innovativa.

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