Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 19
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. La LR 10 settembre 1987, n. 29, è abrogata.
2. I procedimenti per la liquidazione di contributi riguardanti progetti approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della LR n. 29 del 1987 fino alla loro conclusione.
3. Le domande presentate per la concessione di nuovi contributi dovranno essere riproposte con riferimento ai requisiti previsti nella presente legge.
Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 10 e all'art. 11 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), all'art. 13 e all'art. 14, commi 2 e 4, mediante istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

Espandi Indice