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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 10

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Art. 1
1.
Il comma 2 dell'art. 24 della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo quanto previsto nel comma 1, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio sono trasmesse nel termine ordinatorio di cinque giorni. In tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, è limitato ai soli vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione della delibera consiliare. ".
Sito esterno

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