LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 10
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
(Legge di pura modifica agli artt. 24, 46 ter e 48 della L.R. 7 febbraio 1992 n.7 ora abrogata da art. 29 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994
Art. 1
1.
Il comma 2 dell'art. 24 della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo quanto previsto nel comma 1, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio sono trasmesse nel termine ordinatorio di cinque giorni. In tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 , è limitato ai soli vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione della delibera consiliare. ".