Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/06/2022 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/03/1994
LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 10
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
(Legge di pura modifica agli artt. 24, 46 ter e 48 della L.R. 7 febbraio 1992 n.7 ora abrogata da art. 29 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994
Art. 2
1.
Dopo l'art. 46 bis della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è aggiunto il seguente:
" Art. 46 ter
Controllo sugli atti delle Partecipazioni agrarie
1. Gli atti adottati dalle Partecipazioni agrarie dell'Emilia - Romagna divengono esecutivi il giorno dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco al Comitato regionale di controllo che può richiederne copia e annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi.
2. Gli atti deliberativi concernenti il bilancio, le relative variazioni e le compravendite immobiliari sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità su specifica richiesta delle Partecipanze agrarie.
3. Al procedimento di controllo sulle deliberazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dai Titoli V, VI e VII. ".