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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 10

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 2 dell'art. 24 della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo quanto previsto nel comma 1, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio sono trasmesse nel termine ordinatorio di cinque giorni. In tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, è limitato ai soli vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione della delibera consiliare. ".
Sito esterno
Art. 2
1.
Dopo l'art. 46 bis della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è aggiunto il seguente:
" Art. 46 ter
Controllo sugli atti delle Partecipazioni agrarie
1. Gli atti adottati dalle Partecipazioni agrarie dell'Emilia - Romagna divengono esecutivi il giorno dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco al Comitato regionale di controllo che può richiederne copia e annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi.
2. Gli atti deliberativi concernenti il bilancio, le relative variazioni e le compravendite immobiliari sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità su specifica richiesta delle Partecipanze agrarie.
3. Al procedimento di controllo sulle deliberazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dai Titoli V, VI e VII. ".
Art. 3
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 48 della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato regionale di controllo è riconosciuto ai componenti non residenti nel capoluogo regionale il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 febbraio 1994

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