LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 11
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA DELL'ART. 36 DELLA LR 27 APRILE 1990, N. 37, CONCERNENTE L'INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai Capitoli 00250 e 040080 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e successivi, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall' art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.