LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 11
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA DELL'ART. 36 DELLA LR 27 APRILE 1990, N. 37, CONCERNENTE L'INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Norma interpretativa
1. Il comma 1 dell'art. 36 della LR 27 aprile 1990, n. 37 si interpreta nel senso che l'indennità di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura complessivamente determinata e corrisposta in relazione all'incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai Capitoli 00250 e 040080 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e successivi, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall' art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 febbraio 1994