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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 11

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA DELL'ART. 36 DELLA LR 27 APRILE 1990, N. 37, CONCERNENTE L'INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

INDICE

Art. 1 - Norma interpretativa
Art. 2 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Norma interpretativa
1. Il comma 1 dell'art. 36 della LR 27 aprile 1990, n. 37 si interpreta nel senso che l'indennità di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura complessivamente determinata e corrisposta in relazione all'incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai Capitoli 00250 e 040080 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e successivi, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall' art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 febbraio 1994

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