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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12

INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Art. 5
Modalità per la concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina:
a) i criteri di priorità per la concessione dei contributi;
b) i limiti minimi e massimi di importo delle iniziative da ammettere a contributo;
c) i requisiti richiesti per accedere ai contributi, indicando i documenti idonei a comprovare il possesso, da allegare alla domanda.
d) i tempi e le condizioni per la realizzazione delle iniziative da ammettere a contributo;
e) la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziarie.
2. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei progetti previsti dalla presente legge è costituito, con atto degli Assessori competenti in materia di agricoltura, di industria e artigianato e di sanità, un apposito gruppo interassessoriale di valutazione tecnica composto per ciascun Assessorato da un funzionario, esperto nelle materie di competenza.
3. Sulla base dell'istruttoria e nel rispetto dei criteri di priorità, la Giunta regionale dispone la concessione dei contributi, determinandone l'ammontare.

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