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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12

INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Art. 7
Revoca dei contributi
1. Il contributo è revocato e ne viene ingiunta la restituzione qualora:
a) l'intervento finanziario non sia stato avviato entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato della concessione del contributo;
b) non siano stati osservati i tempi e le condizioni per la realizzazione dell'iniziativa indicati nella deliberazione di concessione del contributo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) venga violato il vincolo di destinazione previsto all'articolo 6.

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