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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12

INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Contributi
Art. 5 - Modalità per la concessione dei contributi
Art. 6 - Vincolo di destinazione
Art. 7 - Revoca dei contributi
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 9 - Norma finanziaria
Art. 10 - Esame CEE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le normative nazionali e comunitarie in materia di lavorazione delle carni, promuove interventi a carattere straordinario per l'introduzione di modifiche strutturali ed impiantistiche nella piccola e media impresa e nell'impresa artigiana, finalizzati agli adempimenti previsti dal Dlgs del 30 dicembre 1992, n. 537 Sito esterno, delle direttive CEE n. 92/ 5 CEE del Consiglio del 10- 2- 1992 e n. 92/ 120 CEE del Consiglio del 17- 12- 1992 e dal decreto del Ministero della Sanità dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1993, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Destinatari
1. Possono accedere ai benefici della presente legge:
a) le imprese artigiane, singole o associate, di produzione che rispondono ai requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
b) le piccole e medie imprese industriali che rispondano ai requisiti di cui alla Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno, come previsto all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1o giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993;
c) i consorzi fra le imprese di cui alle lettere a) e b);
d) le cooperative e loro consorzi.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono svolgere attività di lavorazione di prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale, così come definiti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 del Dlgs n. 537 del 1992 Sito esterno, nonchè di carni separate meccanicamente da ossa carnose, escluse le ossa della testa e delle estremità degli arti al di sotto delle articolazioni carpali e dorsali.
3. L'impianto oggetto del contributo regionale deve essere situato sul territorio della regione Emilia - Romagna.
Art. 3
Interventi
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi per la realizzazione di progetti finalizzati:
a) all'adeguamento strutturale degli immobili aziendali, ivi compresi i costi per la redazione del progetto esecutivo;
b) all'adeguamento degli impianti di lavorazione e trasformazione;
c) all'acquisto di impianti o attrezzature rispondenti alle finalità della presente legge.
Art. 4
Contributi
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concorre al pagamento degli interessi su prestiti bancari di durata non superiore a sessanta giorni.
2. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli Istituti di credito concernenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, la quota di abbattimento del tasso di interesse che non deve superare il cinquanta per cento del tasso di riferimento adottato per i finanziamenti Artigiancassa.
4. L'importo massimo del contributo è fissato per ogni iniziativa nella misura di lire duecento milioni.
5. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con gli istituti abilitati all'esercizio di credito a medio termine apposite convenzioni per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali, o da altri enti entro i limiti massimi complessivi di duecentomila ECU, salve le elevazioni consentite in relazione ad iniziative cofinanziate da fondi strutturali comunitari.
Art. 5
Modalità per la concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina:
a) i criteri di priorità per la concessione dei contributi;
b) i limiti minimi e massimi di importo delle iniziative da ammettere a contributo;
c) i requisiti richiesti per accedere ai contributi, indicando i documenti idonei a comprovare il possesso, da allegare alla domanda.
d) i tempi e le condizioni per la realizzazione delle iniziative da ammettere a contributo;
e) la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziarie.
2. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei progetti previsti dalla presente legge è costituito, con atto degli Assessori competenti in materia di agricoltura, di industria e artigianato e di sanità, un apposito gruppo interassessoriale di valutazione tecnica composto per ciascun Assessorato da un funzionario, esperto nelle materie di competenza.
3. Sulla base dell'istruttoria e nel rispetto dei criteri di priorità, la Giunta regionale dispone la concessione dei contributi, determinandone l'ammontare.
Art. 6
Vincolo di destinazione
1. Gli impianti, i macchinari, le attrezzature ed i beni mobili ed immobili realizzati o acquisiti con l'intervento assistito da contributo regionale non potranno essere volontariamente distolti dall'uso previsto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del contributo.
Art. 7
Revoca dei contributi
1. Il contributo è revocato e ne viene ingiunta la restituzione qualora:
a) l'intervento finanziario non sia stato avviato entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato della concessione del contributo;
b) non siano stati osservati i tempi e le condizioni per la realizzazione dell'iniziativa indicati nella deliberazione di concessione del contributo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) venga violato il vincolo di destinazione previsto all'articolo 6.
Art. 8
Disposizioni finali
1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano agli interventi iniziati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee della Direttiva CEE n. 92/ 5, ovvero dal 3 marzo 1992.
2. Essi non saranno più concessi dopo la scadenza del termine fissato per l'adeguamento degli impianti e dei laboratori alla normativa citata all'art. 1, ovvero dopo il 31 dicembre 1995, fatte salve eventuali proroghe dei termini.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31, nell' ambito dei fondi accantonati sul Cap. 86500 di cui all'Elenco n. 5, voce n. 5, allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1994.
Art. 10
Esame CEE
1. I benefici di cui ai precedenti articoli sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti previsto salla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 febbraio 1994

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