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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 12
Controllo di gestione
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge, nonchè per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei Servizi sanitari, la Regione si avvale di un' apposita struttura organizzativa dotata di autonomia tecnica e amministrativa.
2. Con la legge regionale concernente la gestione economico - finanziaria e patrimoniale delle Aziende - Unità sanitarie locali ed ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di cui al comma 1.

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