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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 2
Principi ed obiettivi generali
1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:
a) la riduzione del numero delle Unità sanitarie locali mediante l'ampliamento degli ambiti territoriali e la valorizzazione del distretto come articolazione organizzativa e funzionale dell'Azienda - Unità sanitaria locale;
b) la partecipazione delle Comunità locali alla determinazione della programmazione sanitaria;
c) l'integrazione delle funzioni socio - assistenziali con quelle sanitarie:
d) l'ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate e qualità - quantità dei servizi erogati all'utenza, per conseguite economie di gestione e per soddisfare i nuovi bisogni sanitari della popolazione;
e) l'integrazione tra servizio pubblico e strutture sanitarie private nell'ambito della programmazione sanitaria regionale;
f) la distinzione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale, tra funzioni di direzione strategica, di finanziamento e di controllo di gestione e funzioni gestionali e tecniche rivolte all'erogazione delle prestazioni;
g) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi fondati sull'autonomia e sulla responsabilità degli operatori;
h) il controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati;
i) il coinvolgimento degli utenti del Servizio sanitario regionale nella determinazione degli indici di qualità del servizio.

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