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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 22
Disposizioni in materia di gestione delle attività socio - assistenziali
1. Per assicurare la continuità delle attività socio - assistenziali le Aziende - Unità sanitarie locali applicano le norme di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le funzioni precedentemente svolte negli ambiti territoriali delle preesistenti Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, obbligatoriamente o per delega dei Comuni.
2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle preesistenti Unità sanitarie locali è provvisoriamente utilizzato dall'Azienda - Unità sanitaria locale.
3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda - Unità sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanti previsto dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della LR 2/ 85.

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