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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 23
Disposizioni in materia di programmazione
1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all' adeguamento del Piano sanitario regionale nei modi previsti dall'articolo 17, i piani attuativi di Unità sanitaria locale possono essere adottati anche per stralci riferiti ai singoli allegati alla LR 9 marzo 1990, n. 15 e sono approvati dal Consiglio regionale.
2. I piani attuativi di Unità sanitaria locale adottati ed approvati a norma del comma 1 debbono tener conto delle intese provinciali di programma definite con il concorso della Regione.

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