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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 5
Aziende e presidi ospedalieri
1. La Regione Emilia - Romagna, nella prima fase di attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino, costituisce in Aziende ospedaliere i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia, contemporaneamente alla costituito delle Aziende - Unità sanitarie locali istituiti negli ambiti territoriali delle province di Parma, Modena e Ferrara e nell'ambito territoriale risultante dall'accorpamento delle Unità sanitarie locali nn. 27 28 e 29 disposto dal successivo articolo 18.
2. I rapporti con le Università di Parma, Modena, Bologna e Ferrara relativi ai presidi ospedalieri di cui al comma 1 sono disciplinati dalle convenzioni stipulate a norma dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno fino alla definizione dei protocolli d' intesa previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo di riordino.
3. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri ad individuare gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale può procedere alla costituzione in Azienda di altri ospedali che, oltre ad essere sede di dipartimento d' emergenza a norma del Piano sanitario nazionale, si distinguano per dimensioni e complessità di struttura e di casistica trattata nell'ambito della rete ospedaliera regionale. La Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione in Azienda degli ospedali di cui al presente comma anche su proposta della Conferenza dei Sindaci in accordo con l'Amministrazione provinciale interessata, considerando con priorità i presidi ospedalieri situati nei capoluoghi di provincia delle Unità sanitarie locali di maggiori dimensioni nelle quali non sia costituita l'Azienda ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Con provvedimento di adeguamento del Piano sanitario regionale a Piano sanitario nazionale previsto al successivo articolo 17 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, la Regione stabilisce specifici indirizzi, ai quali deve uniformarsi la gestione delle Aziende ospedaliere di cui al presente articolo, volti a realizzare l'integrazione dell'attività ospedaliera con quella degli altri Servizi sanitari presenti nel territorio dell'Unità sanitaria locale.
5. La costituzione in Azienda di altri ospedali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 ricompresi nell' ambito territoriali risultante dall'accorpamento delle Unità sanitarie locali nn. 27, 28 e 29 può essere effettuata con il provvedimento previsto dal comma 1 dell'art. 18 anche su proposta della Conferenza sanitaria di Bologna di cui al comma 5 del medesimo articolo.
6. All'accorpamento degli ospedali non costituiti in Azienda appartenenti ad una stessa Unità sanitaria locale in uno o più presidi ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, provvede il direttore generale entro sessanta giorni dall'insediamento, tenuto conto delle dimensioni e della composizione funzionale della rete ospedaliera previste in sede di determinazioni attuative del Piano sanitario regionale specificamente riferite a ciascun ambito provinciale e del parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 11, e comunque nell'osservanza di criteri di economicità della gestione e nella salvaguardia delle esigenze di integrazione della rete ospedaliera con i Servizi sanitari del territorio.
7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta regionale con una o più deliberazioni. All'entrata in vigore della suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno ed al DDPPRR n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969.

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