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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 8
Procedura di finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Ogni anno entro trenta giorni dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al finanziamento delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere sulla base dei principi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo di riordino nonchè dei criteri e dei parametri di natura epidemiologica, demografica e gestionali stabiliti triennalmente dal Piano sanitario regionale.
2. Il costo delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Emilia - Romagna è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo riordino.

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