LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(sostituito da art. 183 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in ambito distrettuale, delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della L.8 giugno 1990, n. 142 , per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende USL, che le esercitano, di norma in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le modalità operative idonee ad assicurare percorsi integrati e coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva competenza, ancorchè non delegate dai Comuni, da realizzare, di norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unità sanitarie locali possono partecipare ad organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai sensi della legge n. 142 del 1990 , al fine di migliorare il grado di integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare semplificazioni gestionali.