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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Art. 18

(già sostituito comma 1 da art. 8 L.R. 12 aprile 1995 n. 33,

poi sostituito da art. 182 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;

sostituiti commi 5, 6, 7, 8 e 9 da art. 182 L.R. 21 aprile 1999 n.3)

Ambito territoriale della provincia di Bologna
1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al comma 5.
2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è disposto l'accorpamento delle Unità sanitarie locali nei seguenti ambiti territoriali:
a) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 20, 21 e 22;
b) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 24, 25 e 26, comprendente anche i Comuni di Pieve di Cento e Castello d'Argile;
c) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 27, 28 e 29.
3. E' confermato l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale n. 23.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può disporre, sentita la Commissione consiliare competente, e su proposta della Provincia di Bologna, lo spostamento di singoli Comuni da un ambito territoriale all'altro tra quelli indicati al comma 2.
5. Fino alla costituzione degli organi della Città Metropolitana è istituita la Conferenza sanitaria Regione- Area metropolitana di Bologna.
6. La Conferenza è composta dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La Conferenza è coadiuvata dal collegio dei Direttori generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con l'Università e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Città metropolitana delle funzioni amministrative in materia di sanità, la Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformità alle linee di indirizzo, di cui alla lett. a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del fondo sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale.
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e università;
f) definizione di indicatori di attività e di risultato degli interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle specificità della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Città metropolitana, relativamente alle Aziende USL della Provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.

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