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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato29/10/2008
3. Testo Coordinato29/10/2008
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato21/10/2003
6. Testo Coordinato13/03/2003
7. Testo Coordinato27/04/2001
8. Testo Originale16/05/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 15
Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo di riordino, dalle disposizioni della presente legge e da specifiche direttive emanate dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende-Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione.
2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro libere associazioni, ed in particolare delle organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini, sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
3. La Regione consulta le parti sociali interessate e le associazioni riconosciute ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno sulla programmazione degli interventi di competenza dell'ARPAER.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)

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