LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 -
Principi e obiettivi generali
Art. 3 -
Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali
Art. 4
Istituzione delle Aziende-USL
Art. 5 - Aziende e presidi ospedalieri
Art. 6 -
Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
Art. 8 - Procedura di finanziamento del Servizio sanitario regionale
Art. 9 -
Distretti
Art. 10 -
Costituzione delle Aziende
Art. 10 bisConferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
Art. 12 - Controllo di gestione
Art. 13 - Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie locali
Art. 14 - Consulta provinciale per la sanità
Art. 15 -
Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
Art. 16 -
Comitati consultivi degli utenti
Art. 17 -
Piano sanitario regionale
Art. 18 - Ambito territoriale della provincia di Bologna
Art. 19
Ambito territoriale della provincia di Forlì-Cesena
Art. 20 - Disposizioni in materia di organizzazione di personale
Art. 21Disposizioni in materia economico-finanziaria e contabile
Art. 22
Disposizioni in materia di gestione delle attività socio-assistenziali
Art. 23 - Disposizioni in materia di programmazione
Art. 24 -
Abrogazione di norme
Art. 25 -
Dichiarazione d'urgenza
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)