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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Titolo III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Capo I
Organi collegiali
Art. 22
Nozione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarità sono preposti più soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva e consultiva.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva dei regolamenti interni degli organi collegiali.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.
Art. 23
Durata e funzionamento dei Collegi
1. I Collegi durano in carica quattro anni.
2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.
5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/ 4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.
Art. 24
Verbali e documentazione dell'attività
1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:
a) il luogo e la data della seduta;
b) il nome del Presidente e dei membri presenti;
c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonché il risultato delle votazioni.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato all'inizio della seduta successiva.
Capo II
Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione
Art. 25
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti, alle aziende e agli enti regionali o dipendenti dalla Regione - di seguito nel presente Capo denominati "enti dipendenti" - che siano per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.
Art. 26
Direttive
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, emana le direttive cui deve conformarsi l'attività degli enti dipendenti.
2. L'emanazione delle direttive non può essere delegata a componenti della Giunta.
Art. 27
Vigilanza
1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonché dell'andamento della gestione.
2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti.
3. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.
Art. 28
Attività ispettiva
1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.
2. L'attività ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attività svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.
3. Dell'attività ispettiva è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.
Art. 29
Controlli sostitutivi
1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per violazioni di legge o di regolamenti ovvero per altre irregolarità che compromettano il normale funzionamento di un ente dipendente, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, adottata su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria.
2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con proprio decreto gli organi medesimi nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale, dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.
Art. 30
Norma finale
1. Entro sei mesi dall'entra in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordino degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

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