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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Chiudere area tit2 Titolo II - RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI
Art. 12 - Finalità della raccolta differenziata
Art. 13 - Compiti delle Province
Art. 14 - Compiti dei Comuni
Art. 15 - Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni
Art. 16 - Riscontri e divulgazione dei risultati
Art. 17 - Catasto dei rifiuti
Art. 18 - Gestione del Catasto rifiuti
Art. 19 - Osservatorio dei rifiuti
Espandere area tit3 Titolo III - LIVELLO DELLE COMPETENZE CONFERENZA PROVINCIALE
Espandere area tit4 Titolo IV - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO
Espandere area tit5 Titolo V - CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA
Espandere area tit6 Titolo VI - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Oggetto
abrogato
Finalità e principi generali
abrogato
Art. 3
Attività formative, informative e dimostrative
1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono esser presentate proposte da Enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.
2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonché le modalità di concessione dei contributi medesimi.
Strumenti della pianificazione
abrogato
Art. 5
Progetti territoriali operativi
1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i Piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Piano territoriale regionale
abrogato
Piano regionale di settore
abrogato
Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
abrogato
Adozione e approvazione dei Piani infraregionali
abrogato
Art. 10

(sostituita rubrica, modificati commi 1 e 2,

abrogato comma 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti
1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano provinciale gestione rifiuti, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.
2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano provinciale gestione rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
3. abrogato
Attuazione del Piano infraregionale
abrogato
Titolo II
RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI
Art. 12
Finalità della raccolta differenziata
1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal D.M. 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:
a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.
2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi-benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del D.M. 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.
Art. 13
Compiti delle Province
1. Le Province, nell'ambito dei Piani infraregionali di cui all'art. 8, tenendo conto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Regione nel PTR, stabiliscono, per ciascuna delle frazioni definite dall'art. 12, obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.
2. I Piani infraregionali devono prevedere gli impianti necessari ad assicurare che le frazioni di cui è prevista la raccolta differenziata siano avviate a destinazioni conformi a quelle indicate al comma 3 dell'art. 12.
3. Le Province possono stabilire reciproche intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.
Art. 14
Compiti dei Comuni
1. I Comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all'art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:
a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 Sito esterno;
b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla Provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai Piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, commi 2 e 4 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno.
2. I Comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli Enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonché proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.
3. Entro il 31 dicembre 1994 i Comuni provvedono all'adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del D.P.R 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del D.M. 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:
a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
b) la modalità di informazione e di coinvolgimento dell'utenza;
c) gli obblighi per l'utente;
d) le sanzioni per le inadempienze;
e) gli incentivi;
f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.
Art. 15
Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni
1. La Regione e le Province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili: di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente Commissione consiliare.
2. Le Province stipulano convenzioni con i Comuni, i Consorzi nazionali obbligatori di cui alla Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonché il riciclaggio dei materiali.
Art. 16
Riscontri e divulgazione dei risultati
1. I Comuni, o per essi l'ente gestore del servizio, trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. I Comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi.
Art. 17
Catasto dei rifiuti
1. È istituito il Catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.
2. Il Catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:
a) Catasto dei rifiuti solidi urbani;
b) Catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno;
c) Catasto dei rifiuti tossico-nocivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 475 del 1988 Sito esterno.
3. Le sezioni del Catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/o tossico- nocivi.
4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonché, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da Comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La Giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.
Art. 18
Gestione del Catasto rifiuti
1. Le Province sono delegate al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 e alla gestione del Catasto regionale.
2. Le Province provvedono all'inserimento dei dati raccolti, a norma dell'art. 17, suddivisi in due elenchi distinti, uno per gli smaltitori e uno per i produttori, in apposite basi informative, alla loro elaborazione e sintetizzazione.
3. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione i dati riassuntivi annuali riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.
4. Alla istituzione delle suddette basi informative si provvede nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30 e con le procedure ed i mezzi finanziari di cui agli artt. 13 e seguenti della citata legge regionale.
Osservatorio dei rifiuti
abrogato
Titolo III
LIVELLO DELLE COMPETENZE CONFERENZA PROVINCIALE
Competenza amministrativa provinciale
abrogato
Esercizio delle funzioni
abrogato
Conferenze provinciali
abrogato
Titolo IV
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO
Presentazione dei progetti
abrogato
Approvazione dei progetti
abrogato
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
abrogato
Contenuto dell'autorizzazione
abrogato
Garanzie finanziarie
abrogato
Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
abrogato
Art. 29
Trasmissione delle relazioni
1. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonché sull'attività di controllo di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e all'art. 30 della presente legge.
2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonché una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.
Art. 30
Controlli
1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.
3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonché al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.
Titolo V
CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA
Art. 31
Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonché a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 32
Iniziative di studio e di ricerca
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, può affidare ad enti, società, istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.
Interventi di bonifica
abrogato
Interventi di emergenza
abrogato
Art. 35

(abrogati commi 2 e 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
1. I Comuni applicano una sanzione amministrativa di lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.
2. abrogato
3. abrogato
4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.
Titolo VI
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norme di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 37
Disposizioni finali
1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.
2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.
Art. 38
Competenze del Circondario di Rimini e della città metropolitana
1. Fino all'effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alla Provincia dalla presente legge(1).
2. Suddette competenze saranno altresì svolte dalla Città metropolitana quando sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
Art. 39
Disposizioni transitorie
1. Le istruttorie relative alle domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione, già avviate presso i competenti uffici regionali o provinciali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono concluse in base a quanto previsto dalla L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, e dalla L.R. 27 aprile 1990, n. 34.
2. I Piani infraregionali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di trasmissione alla Giunta regionale e comunque previa assunzione dell'atto di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 13, commi 6 e 7 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
3. Le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assumono una deliberazione con i contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lettere g) ed h).
4. I procedimenti relativi alla concessione di contributi, all'affidamento degli incarichi e all'effettuazione degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 30 della L.R. n. 6 del 1986, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure dettate dagli articoli medesimi.
Art. 40
Abrogazione di norme
Art. 41
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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