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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 13
Compiti delle Province
1. Le Province, nell'ambito dei Piani infraregionali di cui all'art. 8, tenendo conto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Regione nel PTR, stabiliscono, per ciascuna delle frazioni definite dall'art. 12, obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.
2. I Piani infraregionali devono prevedere gli impianti necessari ad assicurare che le frazioni di cui è prevista la raccolta differenziata siano avviate a destinazioni conformi a quelle indicate al comma 3 dell'art. 12.
3. Le Province possono stabilire reciproche intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.

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