Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29

ASSISTENZA A DOMICILIO PER I PAZIENTI TERMINALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 22 luglio 1994

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
Art. 2 - Principi fondativi del trattamento domiciliare
Art. 3 - Tipologie di assistenza a domicilio per pazienti " terminali"
Art. 4 - Compiti operativi delle Aziende sanitarie
Art. 5 - Verifica e controllo di gestione
Art. 6 - Finanziamento del programma
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità della legge
1. La Regione Emilia - Romagna promuove, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'organizzazione ed il funzionamento di servizi per il trattamento a domicilio di pazienti colpiti da neoplasie o da altre patologie in fase terminale, in tutti i casi in cui è possibile la dimissione dal presidio ospedaliero e la prosecuzione delle necessarie terapie a livello domiciliare o in idonee residenze collettive.
2. A tal fine la Giunta regionale, coinvolgendo i soggetti del volontariato di cui alla LR 31 maggio 1993, n. 26, tenendo conto di quanto previsto in materia dal Piano sanitario nazionale, predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma pluriennale di inteventi per l'assistenza a domicilio di pazienti oncologici terminali. Il programma regionale per pazienti " terminali" (di seguito definito " Programma") dovrà definire, sulla base dei criteri e delle finalità della presente legge, l'assetto organizzativo, le modalità e le risorse con cui dovrà realizzarsi l'intervento delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nel settore.
Art. 2
Principi fondativi del trattamento domiciliare
1. Al fine di assicurare una individuazione pertinente e selettiva dei pazienti oncologici da sottoporre a trattamento domiciliare in fase terminale, il " Programma" stabilisce criteri specifici di eleggibilità, facendo riferimento in particolare:
a) al disagio ad accedere alle strutture sanitarie;
b) all'idoneità del domicilio ed alle disponibilità familiari;
c) agli effetti della terapia antiblastica o di altre terapie;
d) alla necessità di terapie antalgiche di supporto e di altri interventi palliativi;
e) all'aspettativa di vita.
2. Ciascun trattamento domiciliare viene attivato su richiesta del paziente o della sua famiglia, sentito il parere del medico di base e previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera competente.
3. Eventuali forme di trattamento domiciliare erogate al di fuori dei criteri di eleggibilità di cui al comma 1, non rientrando nelle peculiari finalità e nei benefici previsti dalla presente legge, vanno ricondotte alla più complessiva attività di assistenza domiciliare cui provvede l'Azienda sanitaria locale, nelle forme previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi specifici a carico del Fondo sanitario della Regione Emilia - Romagna.
Art. 3
Tipologie di assistenza a domicilio per pazienti " terminali"
1. L'assistenza a domicilio può realizzarsi sia attraverso forme di trattamento domiciliare promosse e organizzate dalle Aziende sanitarie locali, sia mediante modalità di ospedalizzazione domiciliare poste in essere dai Presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali suddette ovvero ove operanti - dalle Aziende ospedaliere, sia - infine - attraverso strutture e organizzazioni di volontariato all'uopo convenzionate.
2. Il " Programma" prevede in particolare forme diversificate di trattamento a domicilio per pazienti oncologici terminali quali:
a) assistenza domiciliare programmata, di cui agli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale;
b) assistenza domiciliare integrata, di cui agli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale;
c) ospedalizzazione a domicilio;
d) altre forme di assistenza domiciliare integrata da realizzarsi con il concorso dei diversi Servizi e Presidi delle Aziende sanitarie. Resta fermo quanto disposto dalla LR 3 febbraio 1994 n. 5
3. Per la progettazione e la realizzazione delle diverse forme di assistenza a domicilio ed in particolare di quella di cui al punto d) del comma 2, il " Programma" definisce i criteri di un modello organizzativo integrato quale riferimento metodologico ed operativo per le strutture sanitarie locali.
4. Il " Programma" definisce altresì i caratteri generali delle convenzioni di cui al comma 1, modalità e requisiti connessi all'erogazione delle prestazioni di tale forma di assistenza, criteri di verifica dell'attività svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo, avendo attenzione anche a valutazioni di gradimento delle prestazioni erogate.
5. Nell'ambito del " Programma" vengano definiti criteri per l'eventuale erogazione di adeguati incentivi, anche economici, alla famiglia, nonchè modalità organizzative utili ad assicurare la più tempestiva effettuazione della visita collegiale da parte della competente Commissione per l'invalidità civile.
6. A seconda delle tipologie di trattamento domiciliare cui è sottoposto il paziente, i soggetti erogatori delle prestazioni (Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera o strutture di volontariato convenzionale) provvedono ad assumere le norme di comportamento e le modalità di intervento specificatamente previste. In particolare per quanto concerne i pazienti interessati all'ospedalizzazione domiciliare, dovranno essere osservati i requisiti propri dell'assistenza in regime di ricovero, sia per quanto riguarda le modalità ordinarie di intervento che le emergenze sanitarie.
Art. 4
Compiti operativi delle Aziende sanitarie
1. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, provvedono con proprio personale specializzato, con la collaborazione e la consultenza dei medici di base e dei medici del reparto che hanno autorizzato la dismissione dei pazienti, nonchè con la collaborazione delle associazioni di volontariato, alla predisposizione di protocolli terapeutico - assistenziali che prevedano gli interventi medici ed infermieristici più adeguati.
2. Le Aziende sanitarie locali, nell'ambito del riordino organizzativo dei Servizi sanitari e sociali, provvedono all' organizzazione e al funzionamento di apposite strutture e/o unità operative preposte all'assistenza domiciliare dei pazienti terminali quale che sia la patologia specifica, avendo cura di adottare soluzioni organizzative di tipo dipartimentale. Dette strutture provvedono in particolare:
a) alla predisposizione ed all'espletamento di ogni procedura tecnico - amministrativa occorrente alla verifica della sussistenza dei presupposti di eleggibilità di cui al comma 1 dell'art. 2;
b) alla individuazione della modalità di assistenza a domicilio più idonea per ogni singolo paziente, tra quelle individuate al comma 2 dell'art. 3;
c) alla presa in carico del paziente ed alla formulazione di un piano di trattamento domiciliare specifico.
3. Il " Programma" per la predisposizione e la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2 delinea i criteri, i riferimenti organizzativi ed operativi rivolti a tutti i "pazienti terminali" quale che sia il tipo di patologia, stabilendo altresì i criteri cui ispirarsi per l'individuazione del responsabile del programma terapeutico, in modo distinto rispetto al responsabile degli aspetti organizzativi complessivi. Nell'ambito di tale contesto organizzativo dovrà essere realizzato il " Programma" pluriennale di assistenza a domicilio dei pazienti terminali oncologici.
Art. 5
Verifica e controllo di gestione
1. Il " Programma" definisce i parametri di riferimento per quanto concerne la determinazione dei costi a carico del Fondo sanitario nazionale per le prestazioni sanitarie a domicilio tenendo conto dei seguenti criteri:
a) tipologia di assistenza;
b) tipologia delle prestazioni in relazione ai Presidi ed alle apparecchiature da utilizzare;
c) durata dell'assistenza.
2. Per la programmazione e la verifica delle modalità di gestione di cui al comma 1, Il " Programma" determina indicatori di riferimento sulla cui base effettuare le necessarie valutazioni in termini di efficienza, efficacia e gradimento. A tal fine il programma prevede la predisposizione dei necessari dati conoscitivi epidemiologici e statistici, nonchè l'approntamento di apposite modalità di verifica dei livelli di gradimento da parte delle famiglie dei pazienti ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della LR 12 maggio 1994, n. 19.
3. La Commissione oncologica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto tecnico - scientifico alle iniziative della Regione nella lotta contro le neoplasie, provvede a periodiche verifiche in ordine alla realizzazione del " Programma" e segnala eventuali esigenze di aggiornamento del medesimo.
Art. 6
Finanziamento del programma
1. Al finanziamento del " Programma" provvede annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione del " Programma" definito ai sensi del comma 2 dell'art. 1, la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 luglio 1994

Espandi Indice