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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 30

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI DELLA RIVIERA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 dell' 1 agosto 1994

Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.800.000.000 per l'esercizio 1994, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio per l'esercizio 1994, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio.
2.
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
a)
variazioni in aumento:
Cap. 25575 " Contributi ai Comuni della fascia costiera per la copertura degli oneri finanziari assunti per la realizzazione di iniziative di interesse turistico regionale e manifestazioni artistico - culturali di alto livello qualitativo ricomprese nel cartellone dei " Grandi eventi 1993 della riviera adriatica" (cni) "( classif. ISTAT: 02 - Funz. di sviluppo; 01 - Funz. proprie; 152 - classif. econ. di 1 e 2 grado; 02 - classif. econ. di 3 grado; 10 - classif. funz. di 1 grado; 24 - classif. funz. di 2 grado)
stanziamento di competenza 1.800.000.000
stanziamento di cassa 1.800.000.000;
b)
variazioni in diminuzione:
Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo"
stanziamento di competenza 1.800.000.000
stanziamento di cassa 1.800.000.000

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