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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 30

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI DELLA RIVIERA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 dell' 1 agosto 1994

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Disposizioni finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia - Romagna concorre alla copertura degli oneri finanziari per la realizzazione di iniziative di interesse turistico regionale e manifestazioni artistico - culturali di alto livello qualitativo promosse dai Comuni della fascia costiera e ricomprese nel cartellone dei " Grandi eventi 1993 della riviera adriatica".
2. L'intervento regionale è destinato ai Comuni costieri per le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1, già ritenute ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri e dell'attività istruttoria svolta ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 1993, n. 1479.
3. In applicazione del comma 2 la Giunta regionale concede a favore dei seguenti Comuni costieri i contributi regionali così determinati:
a) Comune di Codigoro Lire 300.000.000 per " Musica a Pomposa";
b) Comune di Cervia Lire 150.000.000 per " Ribalta Marea" e " Arrivano dal Mare";
c) Comune di Cesenatico Lire 150.000.000 per " Ribalta Marea" e " Arrivano dal Mare";
d) Comune di Rimini Lire 850.000.000 per " Sagra musicale Malatestiana", " Celebrazioni del 150 anniversario del primo stabilimento balneare sulla riviera adriatica", " Giornate di studio dell'economia del sole";
e) Comune di Cattolica Lire 200.000.000 per " Mystfest";
f) Comune di Riccione Lire 150.000.000 per " Riccione 1993".
4. La Giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione dei contributi, fino alla concorrenza complessiva delle somme suddette, a copertura degli oneri finanziari assunti dai Comuni per le iniziative e le manifestazioni indicate al comma 3 ed effettivamente realizzate nel corso del 1993. A tal fine i Comuni interessati presentano apposita richiesta corredata, per ciascuna iniziativa o manifestazione realizzata, da una relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità di svolgimento e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, dall' elenco dei costi a consuntivo e dalla documentazione relativa agli oneri finanziari assunti dal Comune.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.800.000.000 per l'esercizio 1994, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio per l'esercizio 1994, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio.
2.
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
a)
variazioni in aumento:
Cap. 25575 " Contributi ai Comuni della fascia costiera per la copertura degli oneri finanziari assunti per la realizzazione di iniziative di interesse turistico regionale e manifestazioni artistico - culturali di alto livello qualitativo ricomprese nel cartellone dei " Grandi eventi 1993 della riviera adriatica" (cni) "( classif. ISTAT: 02 - Funz. di sviluppo; 01 - Funz. proprie; 152 - classif. econ. di 1 e 2 grado; 02 - classif. econ. di 3 grado; 10 - classif. funz. di 1 grado; 24 - classif. funz. di 2 grado)
stanziamento di competenza 1.800.000.000
stanziamento di cassa 1.800.000.000;
b)
variazioni in diminuzione:
Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo"
stanziamento di competenza 1.800.000.000
stanziamento di cassa 1.800.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 luglio 1994

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