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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994

Art. 2
Azioni programmatiche
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:
a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.

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