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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994

Art. 4
Destinatari dei contributi regionali
1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente legge sono:
a) istituzioni culturali;
b) associazioni culturali;
c) soggetti pubblici e privati, secondo le modalità indicate negli articoli 7 e 8.

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