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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 13
Sostituzione dell'art. 60
1.
L'art. 60 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 60
Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni
1. Le spese della Regione sono impegnate dagli organi e dai funzionari competenti o delegati in base allo statuto e alla legge.
2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla Ragioneria, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, il dirigente della Ragioneria verifica la legalità della spesa, esclusa ogni diversa valutazione sia di merito sia dell'interesse pubblico perseguito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo e la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, il dirigente della Ragioneria, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d' impegno. Ove, invece, ritenga di non poter effettuare la registrazione, ai fini di quanto stabilito nell'art. 71, ne comunica motivatamente le ragioni al dirigente competente e al responsabile del Servizio Segreteria di Giunta e Affari generali. Con la registrazione o con la comunicazione dei rilievi si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 4, comma 6, della LR 19 novembre 1992, n. 41.
4. Alla Ragioneria deve essere data tempestiva notizia dell'eventuale mancata adozione dell'atto o dell'eventuale suo annullamento per la cancellazione della registrazione.
5. Gli atti da cui derivano impegni, entro dieci giorni da quando sono idonei a produrre effetti, sono trasmessi, a cura del Servizio Segreteria di Giunta, al Servizio competente, per l'esecuzione, e alla Ragioneria per la trasformazione della prenotazione dell'impegno un impegno definitivo. L'efficacia dell'atto è certificata dall' attestazione relativa all'esito del controllo ovvero alla natura di atto non soggetto a controllo, apposta in base alle vigenti disposizioni e istruzioni.
6. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.
7. Gli atti di impegno soggetti a controllo, salvo che non siano dichiarati immediatamente eseguibili, debbono essere trasmessi alla Commissione di controllo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione. ".

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