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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 14
Sostituzione dell'art. 61
1.
L'art. 61 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 61
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità, accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonchè in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare: a) il creditore o i creditori; b) la somma dovuta; c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia; d) il capitolo al quale la spesa è da imputare; e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per le somme eccedenti quelle liquidate.
2. La liquidazione è effettuata dai dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti a visto della Ragioneria, fermo restando quanto disposto nel quarto comma dell'art. 63.
3. Chi effettua la liquidazione ha piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla verifica dell'adempimento del l'obbligazione dalla quale sorge per la Regione l'obbligo di disporre il pagamento, alla rispondenza tecnica delle note di spesa nonchè alla loro regolaritè e congruità.
4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.
5. Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa sia superiore all'entità dell'impegno, deve essere adottato, per l'eccedenza, un nuovo atto di impegno. ".

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