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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 17
Sostituzione dell'art. 66
1.
L'art. 66 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 66
Funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso apertura di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non superiore a sei mesi nell' ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate dalla Giunta regionale senza limiti di importo.
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale. ".

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