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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 18
Sostituzione dell'art. 71
1.
L'art. 71 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 71
Titoli di spesa ineseguibili
1. Il dirigente della Ragioneria, qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità contabile ravvisato in sede di riscontro di cui agli articoli 60 e 63, che non possa essere regolarizzato a norma dell'art. 70, non ritenga di registrare un impegno di spesa o dar corso a una richiesta di pagamento, procede ai sensi dell'art. 60.
2. Il dirigente proponente, ricevuti i rilievi della Ragioneria, riferisce tempestivamente, per iscritto, al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al responsabile del Servizio Segreteria di Giunta e Affari generali, esponendo motivatamente le sue valutazioni sui rilievi in ordine sia alle prospettate irregolarità che non consentirebbero la registrazione contabile sia ad altri eventuali motivi che inciderebbero sulla regolarità contabile, e avanzando puntuali proposte.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base di tale relazione, può impartire al dirigente della Ragioneria l'ordine scritto di eseguire il provvedimento. L'ordine scritto non deve essere eseguito quando l'opposizione del dirigente della ragioneria si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, rispettivamente di competenza o di cassa, a un pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui e viceversa, ovvero all'impegno e pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.
4. Alla conclusione del procedimento, del cui svolgimento l'Assessore competente deve essere informato in ogni fase, il dirigente di cui al secondo comma del presente articolo rilascia il parere di legittimità di cui all'art. 4, comma 6, della LR n. 41 del 1992. ".

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