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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 20
Modifiche all'art. 73
1. Nell'art. 73 della legge sulla contabilità regionale:
a)
nella parte introduttiva del secondo comma, le parole
" entro il 30 aprile "
sono sostituite dalle parole
" entro il 31 marzo ";
le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
"b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti, adottati entro la data di chiusura dellesercizio finanziario, efficaci entro la data del 28 febbraio dellanno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data di chiusura dellesercizio finanziario;
c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti adottati entro la data di chiusura dellesercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dellanno successivo. ".
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Qualora gli atti di cui alla lettera c) del secondo comma diventino esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio. ".

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