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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 3
Modifiche all'art. 22
1. Nell'art. 22 della legge sulla contabilità regionale:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
" L'autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. ";
b)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
" Nel caso di cui al comma quarto lautorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:
1) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;
2) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi;
3) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori, con scadenza nel periodo;
4) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate o vincolate a scopi specifici già regolate dalla legge accertate nell'esercizio in chiusura, ma iscritte con atto di Giunta alla competenza del nuovo esercizio, a norma del secondo comma dellart. 38;
5) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi. ".

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