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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 4
Sostituzione dell'art. 23
1.
L'art. 23 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 23
Gestione provvisoria del bilancio
1. Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione Sito esterno, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo di bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria cos젣ome previsto per l'esercizio provvisorio dal quinto comma dell'art. 22.
2. Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo a norma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno, o qualora nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del quarto comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire il bilancio in via provvisoria, limitatamente alle parti ed i capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento. In entrambi i casi, l'autorizzazione alla gestione provvisoria è altresì limitata alla maggiore spesa necessaria così come previsto per l'esercizio provvisorio dal quinto comma dell'art. 22. ".
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